Il Tribunale di Milano ha respinto con ordinanza dello scorso 13 luglio 2026 il ricorso cautelare proposto da Inwit nei confronti di Fastweb. Inwit aveva chiesto al Tribunale l'adozione di misure d'urgenza volte a bloccare gli effetti della disdetta del contratto di servizi Master Service Agreement comunicata da Fastweb. Il giudice ha rigettato integralmente il ricorso.
Nella
propria valutazione, il Tribunale ha escluso la ragionevole
probabilità di accoglimento della domanda di Inwit nel merito (fumus
boni iuris), accogliendo le argomentazioni di Fastweb. Fastweb
prende atto con soddisfazione della decisione e ribadisce la propria fiducia
nel percorso giudiziale, che proseguirà per la decisione di merito.
Dal
canto suo la Inwit
ha espresso il proprio fermo e radicale dissenso rispetto alle parziali
valutazioni formulate allo stato dal Tribunale in sede sommaria sulla complessa
vicenda sottoposta al suo esame.
Infatti, a
loro avviso il provvedimento ha totalmente ignorato la genesi del contratto MSA
nel quadro dell’articolata operazione di sale and lease back delle
torri; come pure la nozione di Controllo Congiunto da parte di TIM e Vodafone
su Inwit, intorno alla quale è costruita l’intera operazione, giungendo alla
paradossale conclusione che un qualsiasi trasferimento di partecipazioni
societarie potesse implicare un Cambio di Controllo rilevante per la durata
complessiva del rapporto.
Inwit
sostiene inoltre che l’ordinanza omette di considerare che lo stesso Gruppo
Vodafone, a suo tempo, ha espressamente comunicato a loro, a Consob ed al
mercato come i trasferimenti di partecipazioni societarie del 2020 fossero da
considerare riorganizzazioni interne non rilevanti ai fini del cambio di
Controllo Congiunto su Inwit previsto dal contratto, e pertanto senza obblighi
di offerta pubblica di acquisto (OPA).
La decisione
si pone in urto con i consolidati orientamenti dottrinali e giurisprudenziali
in tema di interpretazione del contratto, i quali impongono l’interpretazione
sistematica delle clausole e di tenere conto del comportamento complessivo
delle parti. Per tali ragioni, INWIT proporrà tempestivamente reclamo avanti al
Collegio di Milano nei termini previsti dalla legge e proseguirà nel giudizio
di merito.

Nessun commento:
Posta un commento